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AUMENTO DELLE SANZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – 2019

AUMENTO DELLE SANZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – 2019
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L’articolo 1, comma 445, della Legge n.145 del 30 dicembre 2018, più comunemente detta Legge di Bilancio, introduce un incremento del 10% alle sanzioni da applicare a tutte le violazioni riscontrate in via amministrativa e penale in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).

Il provvedimento è inserito all’interno di un programma incentrato sempre di più allo sradicamento del lavoro irregolare, alle morti bianche (che hanno numeri purtroppo elevati) e agli incidenti sul lavoro.

Tali maggiorazioni sono addirittura raddoppiate nelle situazioni in cui il datore di lavoro, nei tre anni precedenti, sia stato soggetto di sanzioni amministrative o penali per i medesimi reati.

Inoltre il nuovo disposto normativo prevede incrementi del 20% dell’importo sanzionatorio nei seguenti casi:

  • violazione di norme in materia di lavoro irregolare di somministrazione di lavoro, di obblighi di comunicazione, di durata massima del lavoro e di riposi, nonché di altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Le norme richiamate sono la Legge 23 aprile 2002 n. 73 (disposizioni sul lavoro irregolare), il D.Lgs 10 settembre 2003 n. 276 (disciplina mercato del lavoro), il D.Lgs 17 luglio 2016 n. 136 (distacco dei lavoratori in ambito UE) e il D.Lgs 8 aprile 2003 n. 66 (organizzazione orario di lavoro).
  • violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro rientra tra i soggetti deputati al controllo del rispetto delle disposizioni di legge in questo settore, e di conseguenza tra i beneficiari dei maggiori introiti derivanti dall’applicazione di queste maggiorazioni.

Di seguito, al fine di una più chiara esposizione e di facilitarne la comprensione, riportiamo in modo schematico le variazioni sanzionatorie introdotte con la nuova legge (in vigore dal 2019), rispetto allo scorso anno (2018).

Lavoro irregolare

In caso di utilizzo di lavoratori “in nero”, le sanzioni sono incrementate del 20% come segue:

Lavoro irregolare Sanzione amministrativa
sino al 31 dicembre 2018 dal 1° gennaio 2019
sino 30 a giorni di lavoro effettivo da 1.500 a 9.000 euro da 1.800 a 10.800 euro
da 31 a 60 giorni di lavoro effettivo da 3.000 a 18.000 euro da 3.600 e 21.600 euro
oltre 60 giorni di lavoro effettivo da 6.000 a 36.000 euro da 7.200 a 43.200 euro

Somministrazione illecita

In caso di esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione, la sanzione, per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata lavorativa, è aumentata del 20% e passa da 50 a 60 euro.

 

Distacco illecito

In caso di distacco illecito, la sanzione, per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata lavorativa, è aumentata del 20% e passa da 50 a 60 euro.

Per le agenzie di ricerca, in caso di esercizio non autorizzato dell’attività di ricerca, selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale, la sanzione è compresa tra 5.000 e 10.000 euro.

 

Intermediazione illecita

In caso di esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione, la sanzione è compresa tra 5.000 e 10.000 euro.

 

Distacco transnazionale

Anche le sanzioni menzionate nella presente tabella vengono aumentate del 20% rispetto al 2018.

Violazione Sanzione amministrativa
sino al 31 dicembre 2018 dal 1° gennaio 2019 note
Mancata comunicazione del distacco da 150 a 500 euro da 180 a 600 euro per ogni lavoratore interessato
Cabotaggio in caso di circolazione, su strada, senza la documentazione richiesta, ovvero con documentazione non conforme alle disposizioni di legge da 1.000 a 10.000 euro da 1.200 a 12.000 euro  
Conservazione documenti del distacco da 500 a 3.000 euro da 600 a 3.600 euro per ogni lavoratore interessato
Nomina referente incaricato di inviare e ricevere atti e documenti da 2.000 a 6.000 euro da 2.400 a 7.200 euro  
Nomina referente con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali da 2.000 a 6.000 euro da 2.400 a 7.200 euro  

In ogni caso, il massimale di sanzione non potrà superare i 150.000 euro.

 

Orario di lavoro

Le sanzioni menzionate nella presente tabella vengono aumentate del 20% rispetto al 2018.

Violazione Sanzione amministrativa
sino al 31 dicembre 2018 dal 1° gennaio 2019  
48 ore quale durata media settimanale dell’orario di lavoro – da 200 a 1.500 €(se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento).

 

– da 800 a 3.000 €(se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento).

– da 2.000 a 10.000 € e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento).

– da 240 a 1.800 €(se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento).

 

– da 960 a 3.600 €(se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento).

– da 2.400 a 12.000 € e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento).

per ogni lavoratore interessato
Riposo giornaliero nel caso in cui non venga rispettato il riposo giornaliero delle 11 ore consecutive ogni 24 • da 100 a 300€(se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento).

 

• da 600 a 2.000 €(se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento).

• da 1.800 a 3.000 €e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento).

• da 120 a 360 € (se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento).

 

• da 720 a 2.400 €(se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento).

• da 2.160 a 3.600 €e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento).

 
Riposo settimanale nel caso in cui non venga rispettato il riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive, da cumulare alle 11 ore di riposo giornaliero – da 200 a 1.500 €(se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento).

 

– da 800 a 3.000 €(se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento).

– da 2.000 a 10.000 € e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento).

– da 240 a 1.800 €(se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori o si è verificata in meno di 3 periodi di riferimento).

 

– da 960 a 3.600 €(se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 3 periodi di riferimento).

– da 2.400 a 12.000 € e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori o si è verificata in almeno 5 periodi di riferimento).

 
Ferie annuali nel caso in cui non venga rispettato il diritto minimo alle 4 settimane di ferie annue – da 100 a 600 € (se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori).

 

– da 400 a 1.500 €(se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 2 anni).

– da 800 a 4.500 € e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 4 anni).

– da 120 a 720 € (se la violazione ha riguardato fino a 5 lavoratori).

 

– da 480 a 1.800 €(se la violazione ha riguardato da 6 a 10 lavoratori o si è verificata in almeno 2 anni).

– da 960 a 5.400 € e non è ammesso il pagamento in misura ridotta (se la violazione ha riguardato più di 10 lavoratori ovvero si è verificata in almeno 4 anni).

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