Corsi sulla Sicurezza

Corso di aggiornamento per preposto sicurezza

Corso di aggiornamento per preposto sicurezza
Expired

Aggiornamento per preposto

La figura del preposto deve effettuare un aggiornamento obbligatorio quinquennale come definito dall’art.37 comma 7 e dall’accordo Stato Regioni 2011.
DESTINATARI
Preposti d’azienda
RIFERIMENTI NORMATIVI
D.Lgs n.81/2008 art 19, art.37 comma 7, Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, D.Lgs. 106/09
ATTESTATO
Al termine del corso e dopo il superamento della prova finale, verrà rilasciato un attestato di frequenza valido su tutto il territorio nazionale
SEDE
Aula corsi CENTRO SERVIZI SOLDANI SRL Via Aldo Moro 1/A 56033 Capannoli (PI)
DURATA
6 ore
COSTO 
100 €
AGGIORNAMENTO 
Quinquennale

Il Programma

  • La sicurezza e il D.Lgs. 81/08;
  • obblighi e responsabilità delle principali figure richiamate dal D.Lgs. 81/08;
  • la valutazione dei rischi;
  • la formazione dei lavoratori: i recenti accordi Stato Regioni;
  • la sicurezza negli appalti;
  • la gestione delle emergenze;
  • i contenuti del documento di valutazione dei rischi previsti dal D.Lgs. 81/08;
  • metodologia di valutazione dei rischi;
  • test di apprendimento finale.

VADEMECUM


Chi è il preposto, secondo l’art. 2 del D.Lgs. 81/08?
«preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Il preposto deve svolgere anche la formazione base per i lavoratori?
SÌ, la formazione per il preposto è aggiuntiva a quella base.

Il preposto deve essere nominato dal Datore di Lavoro?
NO, i preposti sono tali anche “DI FATTO”, senza alcuna “investitura” o nomina ufficiale da parte del datore di lavoro.
Una volta effettuato il corso di formazione aggiuntiva, il preposto deve adempiere agli obblighi sanciti dall’art.19 del D.LGS. 81/08

Quali sono gli obblighi del preposto?
L’art. 19 del D.LGS. 81/08 riporta quanto segue:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;


c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f)segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.

Ci sono delle sanzioni per il preposto?
SÌ, arresto fino a due mesi o ammenda da 438,40 a 1.315,20 euro per la violazione dell’art. 19, co. 1, lett. a), c), e) ed f), arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 876,80 euro, per la violazione dell’art. 19, co. 1, lett. b), d) e g).

Ci sono delle sanzioni per la mancata formazione del preposto?
SÌ, le sanzioni previste ai sensi dell’art. 55 co. 5 lett. C del D.LGS 81/08 sono:
Sanzioni per il datore di lavoro: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro.


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