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Cosa si intende per DPI?
Si intende per dispositivo di protezione individuale, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
Quali sono i requisiti fondamentali che devono soddisfare i DPI?
I dispositivi di protezione individuale per essere a norma di Legge devono soddisfare i seguenti requisiti generali: – possesso della marcatura CE e di tutte le certificazioni previste; – presenza di istruzioni di utilizzo chiare, in lingua italiana o comunque in lingua comprensibile dal lavoratore; adeguatezza del DPI al rischio da prevenire – adeguatezza del DPI alle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore
I DPI sono suddivisi in categorie?
Sì, i dispostivi di protezione individuale sono divisi in tre categorie:
– I categoria: dispositivi di facile progettazione e destinati a salvaguardare gli utilizzatori da danni lievi, sono autocertificati dal produttore;
– II categoria: tutti i DPI che non rientrano nelle altre due categorie, presentano un rischio significativo come ad esempio per occhi, mani, braccia e viso, sono un prototipo certificato da un organismo di controllo autorizzato e notificato;
– III categoria: dispositivi di progettazione complessa e destinati a proteggere gli utenti da rischi di morte o di lesione gravi; questa categoria comprende tutti i DPI per le vie respiratorie e protezione dagli agenti chimici aggressivi, sono un prototipo certificato da un organismo di controllo autorizzato e notificato, e controllo della produzione
Quali sono le varie tipologie di DPI?
Esistono diverse tipologie di dispositivi di protezione individuale a seconda della protezione che devono offrire:
– Protezione delle vie respiratorie;
– Protezione degli arti superiori;
– Protezione degli occhi;
– Protezione dell’udito;
– Protezione del capo;
– Protezione degli arti inferiori;
– Protezione da cadute dall’alto;
– Protezione del corpo e della pelle;
– Visibilità (indumenti ad alta visibilità)
Come vengono raggruppati gli specifici sistemi di protezione individuale dalla norma UNI EN 363:2008?
I dispositivi di protezione individuale vengono raggruppati dalla norma Uni En 363:208 in:
– Sistema di trattenuta: sistema di protezione individuale dalle cadute che impedisce al lavoratore di raggiungere le zone dove esiste il rischio di caduta dall’alto.
– Sistema di posizionamento sul lavoro: sistema di protezione individuale dalle cadute che permette alla persona di lavorare sostenuta, in tensione/trattenuta, in maniera tale che sia prevenuta la caduta.
– Sistema di accesso su fune: sistema di protezione individuale dalle cadute, che permette al lavoratore di andare e tornare dal posto di lavoro in maniera tale che sia impedita o arrestata la caduta, utilizzando una fune di lavoro e una fune di sicurezza, collegate separatamente a punti di ancoraggio sicuri.
– Sistema di arresto caduta: sistema di protezione individuale dalle cadute che limita la forza d’urto sul corpo del lavoratore durante l’arresto caduta. Sistema di salvataggio: sistema di protezione individuale dalle cadute con il quale una persona può salvare se stessa o altri, in maniera tale che sia prevenuta la caduta
Ci sono delle sanzioni per la mancata formazione?
SÌ, di seguito alcuni casi Per il datore di lavoro: Mancata fornitura dei DPI: Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1˙644 a 6˙576 € Mancata richiesta d’uso dei DPI: Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1˙315,20 a 5˙699,20 € Per il lavoratore: Mancato utilizzo dei DPI o Segnalare carenze dei DPI: Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 438,40 a 1˙315,20 €